Invio a cura di Giustino Languasco
Direz. Naz. Coordinamento Liguria
Fonte: ImperiaPost.it
Lucio Sardi, consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, interviene con una nota a seguito della bocciatura da parte della Commissione Comunale per i Referendum della proposta di referendum abrogativo del Piano della Sosta.
Le parole del consigliere di AVS: “la modalità e la natura della composizione della commissione non consentono di ritenerla terza e quindi, per natura, garanzia di imparzialità”
Scrive Sardi: “La decisione adottata a maggioranza dalla commissione per i referendum cittadini di dichiarare inammissibile il quesito sulla abrogazione dell’aumento dei parcheggi a pagamento in centro città merita una riflessione sul messaggio che questa scelta, inevitabilmente, lancia ai cittadini sull’utilizzo del principale strumento della democrazia diretta.
La presentazione di un quesito referendario che aveva l’ambizione (per qualcuno l’ardire) di consentire ai cittadini di modificare la scelta di una amministrazione – eletta per governare una città e non per comandarla – si è infatti rivelata un’impresa piena di ostacoli e di imprevisti. Una sorta di gioco di società, che potremmo in questo caso chiamare Referendopoly, in cui chi voglia cimentarsi con questo strumento di democrazia diretta è tenuto a dimostrarsi un abile navigatore nelle procedure amministrative e un arguto manovratore di codici, per riuscire a superare le forche caudine del rigoroso rispetto del principio della forma, che imperversa e determina spesso gli esiti nelle cause o nell’applicazione delle leggi.
Ma prima di cimentarsi sulle sabbie mobili del diritto e delle sue interpretazioni, i temerari che affrontano la sfida di Referendopoly devono cimentarsi in prove di resistenza e tenacia degne di una maratona, per dimostrare di avere la possibilità di tentare la sorta nella prova finale della “commissione” in cui ci si gioca tutto.
In caso di referendum nella città di Imperia, bisogna formalizzare il quesito basandosi su documentazione amministrativa (delibere o contratti) che non si riescono a reperire in tempi ragionevoli sull’albo pretorio del Comune, dove vengono pubblicati con grande ritardo e rimossi a tempo di record.
È necessario cimentarsi nell’arte della pazienza, per attendere mesi prima che vengano meno le resistenze della maggioranza ad adeguare il regolamento del referendum che, per il rigoroso giudizio del segretario generale, difettava (per il principio imperante già descritto) del formale richiamo a una modalità referendaria prevista però nello Statuto comunale.
Ci si deve poi sottoporre alla prova dell’abilità grafica nel predisporre la modulistica (con tutti i doverosi richiami di norme – privacy compresa) per la raccolta delle firme, modulistica che la segreteria generale del comune ha ritenuto non fosse suo dovere predisporre a garanzia di una adeguata attività di raccolta e deposito delle sottoscrizioni dei cittadini.
Bisogna in seguito riuscire a superare l’ostacolo del “generoso” limite minimo delle 1500 firme (su circa 31 mila aventi diritto), necessariamente certificate dai pochi soggetti autorizzati a tale compito, firme che vengono richieste per poter depositare il referendum (numero minimo di firmanti che rappresenta circa il 5% degli aventi diritto al voto e il 12% dei voti con cui è stato eletto l’attuale sindaco).
Una prova che misura la difficoltà oggettiva e l’impegno necessario a dimostrare di avere il diritto di offrire ai cittadini lo strumento per dire la loro all’interno dei lunghi 5 anni in cui un sindaco in carica può esercitare le sue scelte con notevoli margini di discrezionalità.
Ma, come ogni gioco di società che si rispetti, c’è l’incognita del “ritorna al via”, “luna nera”, “perdi tutto” o “uomo nero” che può far crollare tutto quanto costruito nel percorso, che – in questo caso – è il vaglio di legittimità del quesito da parte della commissione del referendum.
Una commissione che dovrebbe essere tecnica e super partes per decidere, in “punta di diritto”, se la motivazione che ha mosso un comitato di cittadini a realizzare l’impresa appena descritta, sia “lecita” in quanto rispettosa delle norme che ne limitano l’applicazione.
Se il giudizio si basasse esclusivamente sull’articolo 75 della Costituzione sarebbe un compito più semplice, ma la questione si complica perché intervengono anche le norme di minore grado in materia di rispetto della forma e di interpretazione delle materie per le quali è consentito o meno l’esercizio di un diritto democratico sancito dalla nostra norma primaria.
Un comma erroneamente richiamato può quindi essere ritenuto sufficiente a mettere in dubbio la evidente volontà del quesito e la motivazione di chi ha firmato; e il richiamo a un contratto invece che a una deliberazione può far ritenere illegittimo un quesito molto semplice, diretto e non certo equivocabile.
L’interpretazione più o meno estensiva del concetto degli strumenti di programmazione degli enti locali o dell’effetto “tributario” di un quesito può farlo ritenere non ammissibile per i limiti posti allo strumento referendario in materia tributaria.
Nel caso della commissione referendaria, la maggioranza dei componenti che ha ritenuto inammissibile il quesito, ha infatti sollevato questo tipo di rilievi, elementi che uno dei componenti della commissione ha invece potuto, con altrettanta fondatezza di motivazioni, ritenere insussistenti, esprimendosi quindi per l’ammissibilità del referendum.
Se fossimo davanti alla decisione di un collegio giudicante autonomo, si dovrebbe semplicemente prendere atto della sentenza e valutare strumenti e ragioni per un eventuale ricorso in appello, ma in questo caso la modalità e la natura della composizione della commissione non consentono di ritenerla terza e quindi, per natura, garanzia di imparzialità.
Dei sei membri che la compongono (e votano) due sono dirigenti del Comune (figure tecniche ormai divenute fiduciarie delle amministrazioni e dei sindaci in quanto anche revocabili), due sono di nomina diretta della maggioranza consiliare che sostiene il sindaco, una di indicazione delle minoranze e uno la figura terza di un magistrato designato dal Tribunale.
Rispettando il giudizio tecnico che ognuno dei membri ha sposato per assumere la decisione sul quesito, è evidente che la maggioranza assoluta di quella commissione non avrebbe mai superato il vaglio di imparzialità di un collegio giudicante su atti di emanazione della amministrazione che li incarica o nomina.
Per potersi considerare un organismo tecnico autonomo, una commissione dovrebbe essere interamente composta da soggetti non di nomina diretta, in cui magari ciascuno dei soggetti in campo indicava un proprio consulente tecnico di fiducia e quindi di parte, atto a rappresentare le motivazioni giuridiche a sostegno di un giudizio di inammissibilità o accoglimento.
Si tratta di un problema complesso di organizzazione della procedura referendaria e di tutela di un diritto che può attualmente essere vittima della vischiosità o scivolosità del principio della forma, che finisce per prevalere sul quello costituzionale che considera i referendum un pezzo importante della nostra democrazia.
Di fronte alle probabili reazioni compiaciute del sindaco e degli esponenti della maggioranza per lo scampato pericolo del doversi misurare col giudizio dei cittadini su un tema cui tanti hanno manifestato interesse, rispondiamo che tentare di ostacolare l’espressione democratica dei cittadini è una scelta che può rivelarsi molto rischiosa allorquando gli imperiesi potranno finalmente tornare a esprimersi col voto”.
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