L’INTERVENTO IN CORTE COSTITUZIONALE DEL 15 GENNAIO 2020

Nella foto l’avv. Felice Besostri |

Esattamente 12 anni fa eravamo in quest’aula per discutere dell’ammissibilità di altro referendum in materia elettorale, quello decisa con le sentenze n. 15, 16 e 17. A parte l’aula e l’argomento legge elettorale , l’unico punto in comune, non è la composizione della Corte integralmente rinnovata nel frattempo, ma per la cronaca la presenza del prof. Guzzetta, sia pure in veste diversa, allora promotore del referendum abrogativo ed oggi avvocato difensore dei promotori e la mia. Come allora assente il Governo una FORMA DI RISPETTO DEI PROMOTORI E DEL PARLAMENTO IN MATERIA ELETTORALE ALTAMENTE APPREZZABILE -RICORDANDO CALAMANDREI- SAREBBE STATA ANCORA PIU’ APPREZZABILE il Governo e rispettoso dell’art. 72.4 Cost., almeno nell’interpretazione dall’allora Presidente Camera Nilde Iotti nel suo famoso Lodo del 1981 se il Governo non avesse chiesto ed ottenuto ben 8 fiducie nelle votazioni finali della legge 165/2017.

Il referendum del 2007/2008 riguardava limite norme della legge n.270/2005 con quesiti distinti per Camera e Senato con conseguente attribuzione del consistete premio nazionale o regionale solo alla lista più votata e non più alla coalizione. Oggi un quesito referendario unico che riguarda innumerevoli abrogazioni parziali di norme, commi e/o periodi e persino singoli/e gruppi di parole o parole riferito ad entrambi i TT.UU. e agli artt. 3 di due leggi 51/2019 e 165/2017, norme di delegazione legislativa. Una pluralità o congerie di norme e leggi di difficilissima comprensione per i comuni elettori, ma anche per laureati in materie giuridiche in assenza di un testo coordinato con le modifiche e resterebbero, comunque punti oscuri indicati nell’atto d’intervento.

I promotori chiedono che il quesito sia dichiarato ammissibile, anche se non auto applicativo: un cambiamento radicale della vostra giurisprudenza, che avrebbe richiesto che l’auto remissione di una norma della n. 352 fosse pregiudiziale non una subordinata. Le leggi n. 270/2005 e n. 52/2015 non erano leggi elettorali maggioritarie, nelle due tipologie codificate del plurality o del majority (lasciamo da parte il voto singolo trasferibile), ma nella categoria delle leggi elettorali non proporzionali, che vista l’entità del premio di maggioranza ed i presupposti per la sua concessione, assenza di soglia in voti o seggi ovvero ballottaggio tra le prime due mi sia concesso di definire sistemi elettorali proporzionali scorretti, cioè truffaldini: a loro confronto sono più onesti i sistemi maggioritari, perché i seggi per avere la maggioranza assoluta nel Parlamento vanno conquistati uno per uno, collegio per collegio , elettore per elettore.

I candidati non sono eletti da un algoritmo a dispetto degli elettori del collegio, addirittura favoriti rispetto a candidati della loro stessa lista se candidati avversari, fortissimi nella loro circoscrizione, fanno parte di liste sotto soglia nazionale o quando i voti non eleggono nel loro collegio plurinominale tutti i seggi assegnati in rapporto alla popolazione per mancanza di eleggibili, artificialmente provocata, e quindi i seggi emigrano in ogni parte del territorio nazionale, come fossero biglie di un flipper impazzito. Alla Camera, a mia conoscenza, si è verificato in una dozzina di casi nel 2018, e in solo caso al SENATO con problemi di compatibilità costituzionale con la “base regionale” prevista dall’art. 57COST.. Una questione che questa Corte dovrà dirimere il prossimo 8 aprile per un seggio siciliano emigrato in UMBRIA.

Quando una legge è a impianto proporzionale “esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, come ha statuito la vostra sentenza n. 1/2014 con rifermento a sentenza del BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012, eliminato il fattore di distorsione, la legge elettorale diventa auto-applicabile e costituzionale. Una legge mista come la n.165 /2015 si può tentare con artifici e forzature, come nel caso presente, farla diventare maggioritaria, mai il contrario.

Più difficile anche far valere in un giudizio la sua incostituzionalità se non nell’ipotesi estrema di incostituzionalità totale, se questa Corte desse una interpretazione rigida dell’endiadi “in materia costituzionale ed elettorale” dell’art. 72 c. 4 Cost. La questione non è mai giunta all’esame di merito della Corte Costituzionale, quindi il legislatore è libero di attenersi ai precedenti, anche se la centralità del Parlamento nella produzione di norme aventi valore di legge e il suo monopolio nelle leggi elettorali e costituzionali, che è la regola, verrebbe indebolita con riflessi sugli stessi principi dello stato di diritto e di legalità -sul punto rinvio alla dottrina più recente citata nella memoria con la quale si sono costituiti gli interventori ad opponendum- sui quali si fonda il nostro ordinamento costituzionale, aggravandone la crisi, alla quale le leggi elettorali incostituzionali con le quali si sono svolte le elezioni del 2006, 2008 e 2013 e di sospetta incostituzionalità, quantomeno non manifestamente infondata nel 2018, hanno dato un contributo decisivo e sostanziale.

Una crisi aggravata dal fatto che in 4 elezioni tutti i candidati eletti con la 270/2005 e quelli nella parte proporzionale con la 165/2017 lo sono stati con liste bloccate, non importa se lunghe o corte che fossero e che il voto obbligatoriamente congiunto tra collegio uninominale e lista o liste collegate in caso di coalizione -un obbrobrio in assenza d’ogni vincolo programmatico e di capo politico- ha escluso i principi in materia di VOTO DESUMIBILI DALL’ART. 48 COST. E SUCCESSIVI ARTT.56.1 E 58.1 (VOTO LIBERO PERSONALE e DIRETTO) e per i quali nessun candidato può essere danneggiato o favorito dal comportamento elettorale di elettori di altre circoscrizioni nelle quali non sia candidato, desumibili dai principi di un tribunale costituzionale di un ordinamento omogeneo al nostro – secondo la 1/2014- che sul voto ha un art. 38 GG (LEGGE FONDAMENTALE) perfettamente sovrapponibile al nostro art. 48 Cost. la BVerfGE 121,266, -Decisione del Secondo Senato del 3 luglio 2008 nelle cause 2BvC 1/07, 2BvC, 7/07 in materia “Überhangmandate” Mandati aggiuntivi NEL CASO DI SLITTAMENTO DEISEGGI DA UN COLLEGGIO PLURINOMNALE AD ALTRO.

VIOLA LA LIBERTA’ E PERSONALITA’ DEL VOTO il divieto di voto disgiunto sanzionato -a pena di nullità poiché esclude la libertà di scelta tra candidato uninominale e una lista non collegata. L’insistenza su aspetti relativi alla legge elettorale deriva dalla convinzione che se le leggi elettorali sono “costituzionalmente necessarie” esse debbano essere necessariamente costituzionali. Per evitare la ferita di una legge elettorale incostituzionale ogni occasione è pertinente. Senza che allora la legge lo prevedesse il Tribunale Costituzionale Federale chiamato in appello a verificare la corretta applicazione della legge elettorale da parte del Bundestag decise con la BVerfGE 16,130 del 22 maggio 1963 nel procedimento 2BvC 3/62 Wahlprüfungsverfahren gemäß Art. 41 GG e § 48 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, che non poteva adempiere al suo mandato costituzionale se non poteva controllare la costituzionalità della legge che doveva applicare.

Questo si chiede non di dare genericamente la voce al popolo, ma di ridargli il diritto di voto sottrattogli con la legge n. 270/2005 e mai più restituito, consentire alle coalizioni di proporre candidature UNINOMINALI maggioritarie in caso di ammissibilità O COMUNQUE con liste bloccate rispetto alla 165/17 in caso di inammissibilità perpetua il furto o l’appropriazione indebita del diritto di voto da parte di partiti e gruppi politici organizzati, che hanno il monopolio senza regole delle candidature grazie alla mancata organica attuazione dell’art. 49 Cost.

La maggioranza in vista di questa Camera di Consiglio ha radicato in Commissione Affari Costituzionali A. C. 2329 che perpetua liste bloccate, ma più lunghe e pluricandidature. Per di più se nessuna legge elettorale nuova viene approvata, non osando il Governo ricorrere a voti di fiducia malgrado i consolidati precedenti di Camera e Senato sulla 52 e sulla 165, si applica la 165 sulla quale nella memoria e in uno specifico allegato si sono sollevate q.l.c. non manifestamente infondate e rilevanti al fine del giudizio e con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Costituzionale federale tedesco pacifiche.

Ci sono violazioni in tema di lingue minoritarie e di riequilibrio della rappresentanza di genere e del ruolo dell’Ufficio Elettorale Nazionale depotenziato in norme vigenti e di risulta. Questa Corte è giudice unico e quindi giudice a quo, se si vuol evitare zone od occasioni franche dal controllo di costituzionalità per garantire la centralità del parlamento e parlamentari rappresentanti della Nazione, per consolidare il divieto di mandato imperativo, minacciato dalle liste bloccate. L’autoremissione è la via più trasparente, tuttavia un sentenza di inammissibilità, può fare un buon uso del precedente delle sentenze nn. 15 e 16 del 2008, ma facendo tesoro dell’inerzia del legislatore, che ha fatto orecchie da mercante agli avvertimenti garbati e persino di non dare attuazione alla sentenza n. 1/2014 per le surroghe o sostituzioni successive alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Se insieme colla riduzione dei parlamentari venisse meno la base regionale della elezione Senato e la diminuzione dei delegati regionali per elezione Presidente Repubblica e fossero resi omogenei i corpi elettorali allora il premio di maggioranza nascosto nella 165, che consente anche a una forza o coalizione minoritaria del 30% omogeneamente distribuito nazionalmente, di controllare la Camera e persino il Parlamento in seduta comune, sarebbe un fatto esiziale per gli equilibri costituzionali e per lo stesso ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica.

Felice Besostri