di Renato Costanzo Gatti – Socialismo XXI Lazio |

Si parla di flat tax quando si propone una tassazione proporzionale al reddito imponibile, contrapposta ad una tassazione che, come previsto dall’art.53 della Costituzione, si ispira a criteri di progressività:

Articolo 53 della Costituzione:

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Quello che paghiamo allo Stato si distingue in tasse e imposte; le prime servono a pagare un servizio di cui ci avvaliamo individualmente, mentre le seconde servono a ripartire tra i contribuenti quelle spese che lo Stato, su legge approvata dal Parlamento, sostiene per servizi o scopi nazionali che i cittadini da soli non sarebbero in grado di produrre. Naturalmente la composizione della spesa pubblica è determinata dalla maggioranza parlamentare che, schematicamente, può ritenere che lo Stato si limiti ai servizi essenziali (difesa, istruzione, etc.), e stiamo parlando della destra, oppure ritiene che tra i compiti dello Stato siano molti altri ed in particolare compiti sociali e stiamo parlando della sinistra.

Ora è bene sapere che l’imposta flat o piatta è già adottata per varie tipologie di reddito, mentre l’imposta progressiva è adottata soltanto per i redditi da lavoro, di pensione e per le partite iva con fatturato superiore a 65.000€ (limite che il nuovo governo, sotto la spinta di Salvini vorrebbe elevare a 85.000 se non a 100.000€).

Per esemplificare, riporto come viene tassato un imponibile fiscale di 36.000€ a seconda della diversa natura del reddito. Attenzione l’imponibile fiscale è diverso dal reddito perché la legge può prevedere delle correzioni (di solito detrazioni) per passare dal reddito all’imponibile. Ad esempio, il reddito da lavoro viene ridotto in funzione del numero dei figli a carico.

RENDITALAVORO
TipologiaTitoli di StatoInteressiFabbricati 1Fabbricati 2Forfettari 1Forfettari2Lavoro
Aliquota12,50%26,00%21,00%10,00%15,00%5,00%26,39
Imposta4.3209.3607.5603.6005.4001.8009.500
Addizionale
Regionale000000586
Addiz. Comunale000000229
TOTALE4.3209.3607.5603.6005.4001.80010.315

Note:

Gli interessi includono quelli delle obbligazioni societarie, i capital gains pari alla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto di titoli azionari o obbligazionari, i frutti delle speculazioni di borsa etc.

Le rendite da fabbricato sono tassate con tre modalità a scelta del contribuente: o aggiunge la rendita (al 75%) ai redditi da lavoro e viene tassato come alla colonna Lavoro; oppure sceglie la cedolare secca e paga il 21% (e non può adeguare la rendita al costo della vita) voce Fabbricati 1; oppure può “concordare il canone” secondo alcuni parametri certificati e paga il solo 10% voce Fabbricati 2.

I forfettari con fatturato inferiore a 65.000€ (previsto aumento a 85.000 o forse a 100.000) determinano l’imponibile sulla base di Indici di redditività calcolati dal Ministero delle finanze da applicare al fatturato (nell’esempio assumiamo il 60%) deduce i contributi sociali pagati e sul netto paga il 15%: voce Forfettari 1. I forfettari nei primi 5 anni di attività godono di una aliquota agevolata del solo 5% sull’imponibile determinato come per gli altri forfettari: voce Forfettari 2.

Lavoro: include i lavoratori dipendenti, i pensionati e le partite iva individuali che superano i limiti per accedere al regime dei forfettari. L’imposta è calcolata progressivamente, ovvero ci sono 4 scaglioni assoggettati ad aliquote crescenti. Riproduciamo il calcolo:

IMPONIBILEScaglioniAliquotaImposta
DAA
015.00015.00023,0%3.450
15.00028.00013.00025,0%3.250
28.00050.0008.00035,0%2.800
50.000 Oltre043,0%0
TOTALE36.00026,399.500

Perché imposte diverse per redditi di natura diversa?

La domanda che viene subito alla nostra analisi è perché lo stesso importo di imponibile è tassato in modo differente a seconda della natura del reddito?

Cerchiamo una risposta: possiamo riunire i proventi da titoli di Stato, interessi, capital gains, fabbricati come RENDITE ovvero proventi non derivanti dal lavoro, ritenuto da Adam Smith in poi il solo generatore di valore; mentre possiamo classificare i proventi da forfettari e lavoro come REDDITI appunto come frutto del lavoro. Ci sarebbe da chiedersi se l’art. 1 della Costituzione che vuole la Repubblica FONDATA SUL LAVORO non venga violata da una imposizione che penalizza i redditi da lavoro.

La risposta, a mio parere, sta in un semplice fatto, che l’economia capitalistica è schiava del capitale (in particolare di quello finanziario) e quindi fiscalmente privilegiato, costituendo un caso lampante di appropriazione del plusvalore tramite fiscalità.

C’è poi da chiedersi il perché della diversa pressione fiscale tra dipendenti e pensionati e forfettari; perché un forfettario ha una aliquota fissa del 15% quando un lavoratore o pensionato ha l’aliquota più bassa corrispondente al primo scaglione del 23%.

E qui la risposta non è agevole, a mio parere, è uno strumento elettorale per portar voti alla destra. Ma la cosa va approfondita perché questo sistema comporta ulteriori problemi.

E’ evidente che due partite iva con un reddito di 36.000€ ma con un fatturato che per la prima partita iva è di 64.999 mentre per la seconda è di 65.001€ hanno risultati fiscali notevolmente diversi; infatti il primo è forfettario e paga imposte per 5.400€ mentre il secondo è un contribuente iva ordinario e paga 10.315€, quasi il doppio. Ecco che allora la partita iva ordinaria è tentata a eludere l’aggravio usando due strade: una illegale l’altra legalissima. La prima strada è quella ovvia non appena arriva ad un fatturato vicino ai 65.000€ smette di fatturare e vende in nero, ovvero diventa un evasore; la seconda strada è invece legale, si apre una nuova partita iva intestata alla moglie o al figlio e si fattura tutto ciò che eccede i 65.000€ con la nuova partita iva che gode della tassazione prevista per i Forfettari2 ovvero paga solo il 5%.

C’è anche da sottolineare che il sistema dei Forfettari comporta un altro effetto, ovvero l’effetto iva. Infatti, la norma prevede che il forfettario non applica l’iva sulle sue vendite ma non può dedurre l’iva pagata ai suoi fornitori. Il sistema così congegnato fa perdere allo Stato la quota di iva relativa al valore aggiunto del forfettario, crea cioè un minor gettito alle entrate fiscali (naturalmente scaricando il minor gettito su altri contribuenti).

Vediamo il meccanismo che elaboriamo tenendo presente che lo stesso prodotto è venduto allo stesso prezzo sia da parte della partita iva ordinaria che da quella forfettaria. Immaginiamo un Q prodotto che ha 4 fasi di cui l’ultima è eseguita da un ordinario o da un forfettario.

STADIOORDINARIOFORFETTARIO
ValoreAggiuntoIvatoIvaValoreAggiuntoIvatoIva
12002002444420020024444
2700500854110700500854110
31.5008001.8301761.5008001830176
42.5001.0003.0502202.5001.2203.0500
TOTALE2.5205502.720330

Quindi lo Stato ci rimette 220€ che guadagna il forfettario.

Abbiamo accennato alla propensione delle partite iva ad evadere, propensione che, al contrario di quanto sostiene Lega e Forza Italia, è aumentata proprio dal sistema delle flat tax. Ma vediamo le cifre tratte dal NADEF (nota aggiuntiva al documento di economia e finanza) che calcolano l’evasione come differenza tra gettito potenziale e reddito effettivo.(CIFRE RELATIVE AL 2021).

EVASIONE
ImpostaPotenzialeEffettivaEvasa% Evasione
IVA185.673147.98137.69220,3%
IRPEF P. IVA88.33860.66827.67031,3%
IRPEF LAVORO142.115137.5154.6003,2%
IRES40.06431.8648.20020,5%
IRAP31.66924.0697.60024,0%
IMU22.88017.8805.00021,9%
TOTALE510.739419.97790.76217,8%

Ancora una volta, contrariamente a quello che sostiene la premier Meloni, l’evasione non è nelle grandi aziende, ma si concentra nel campo di quei contribuenti che vorremmo ulteriormente favorire con la nuova formulazione dei limiti della flat tax.

I fautori della flat tax sostengono che l’evasione dipende dall’eccessiva pressione fiscale, cosa che può facilmente essere smentita guardando i numeri della pressione nei paesi euro.

PAESIPRESSIONE
FRANCIA47,40%
DANIMARCA46,90%
BELGIO45,90%
SVEZIA43,60%
AUSTRIA43,10%
ITALIA42,60%
FINLANDIA42,30%
GRECIA41,90%
GERMANIA41,10%
ZONA €41,30%
Dati 2020

Conclusioni

La flat tax non ha alcuna giustificazione teorica, è causa di discriminazione che penalizza il lavoro a favore della rendita, è causa di evasione e/o elusione fiscale che nei numeri è massima proprio nella tipologia di contribuenti cui la flat tax si applica, fa ridurre il gettito fiscale dell’iva, infrange il dettato costituzionale che prevede un egual carico fiscale, indipendente dalla natura dell’imponibile, ispirato a criteri di progressività.