LA GUERRA IN UCRAINA E LA LEGISLAZIONE ITALIANA

di Renato Costanzo Gatti – Socialismo XXI Lazio |

Art. 2 dpr 25/02/2022 n 14

Cessione  di  mezzi  ed  equipaggiamenti  militari  non   letali   di protezione

1. E’ autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la  cessione,  a  titolo  gratuito,   di   mezzi   e   materiali   di equipaggiamento militari non  letali  di protezione  alle  autorita’ governative dell’Ucraina.

Art.1 dpr 28/02/2022 n.16

Art. 1

Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

1 – Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di  mezzi,  materiali  ed  equipaggiamenti militari in  favore  delle  autorità governative  dell’Ucraina,  in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185  e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66 e alle connesse disposizioni attuative.

2 – Con uno o più decreti del Ministro della  difesa,  di  concerto con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione internazionale  e  dell’economia  e  delle  finanze,  sono   definiti l’elenco dei mezzi, materiali  ed  equipaggiamenti  militari  oggetto della  cessione  di  cui  al  comma  1  nonché  le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

Secondo il Corriere della Sera l’elenco includerebbe mortai, lanciatori Stinger, mitragliatrici pesanti Browning, colpi browning, mitragliatrici leggere, lanciatori anticarro e colpi anticarro, oltre a razioni K, radio, elmetti e giubbotti. Sembrerebbe inoltre che una parte delle forniture sia già stata trasportata in Polonia, nei pressi della frontiera ucraina, da aerei dell’Aeronautica militare.

Perché nel secondo decreto sparisce la parola “letali”

Il fatto che nel secondo decreto, datato solo due giorni dopo il primo, scompaia, dopo le parole “equipaggiamenti militari”, la parola “letali”, non significa che la parola stessa sia cassata per cui equipaggiamenti militari “letali” non sarebbero finanziati dal primo decreto.

A parte questo significativo dettaglio, che purtuttavia è sintomo dell’ambiguità del governo (il parlamento ormai si limita a ratificare o a modificare i decreti sempreché non sia castrato dal voto di fiducia) che si attorciglia attorno all’art. 11 della Costituzione.

L’art. 11 della Costituzione

Sia chiaro, l’art. 11 non vieta al paese di ricorrere alle armi per difendersi, esso ripudia la guerra in due casi : come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Il caso Ucraina non rientra certamente nel primo caso (a meno che fornissimo missili a lunga gittata capaci di offendere la Russia), mentre rientra a pieno titolo nel secondo caso: il nostro paese ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Quella che sta facendo il nostro governo è di cercare una risoluzione del conflitto Russia Ucraina usando le armi letali, ovvero con un atto di cobelligeranza.

E’ pur vero che l’art.11 nella sua seconda parte l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Rientra in questo comma l’impegno che il nostro paese ha stipulato con i paesi della NATO a intervenire in difesa di un paese dell’alleanza aggredito da un altro paese. Quindi fu legittimo l’intervento in Iraq e in Afghanistan, sulla base della solidarietà nella difesa (sul merito dei due casi avrei comunque molti dubbi) di un paese membro.

Ma questo non è il caso della Ucraina in quanto questo paese NON è membro della NATO e sarebbe azzardato farvelo entrare alla luce dell’art. 10 del patto NATO che recita:

“Le parti possono, con accordo unanime, invitare ad aderire a questo Trattato ogni altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell’Atlantico settentrionale.”

Che l’ingresso dell’Ucraina sia in grado di favorire lo sviluppo dei principi del trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell’Atlantico settentrionale, è una questione estremamente ardua.

Gli equilibrismi di Cassese che introducono analogie tra codice penale e comportamenti bellici sono al limite dell’immaginabile; dice il professore che come non è punibile la persona che interviene, anche con la violenza, a difendere un’altra persona aggredita, così si può dire di uno stato che, nonostante l’art. 11, intervenga a favore di uno stato aggredito.

Forse, e perché no, la costituzionalità del comportamento del governo italiano andrebbe portata alla Corte Costituzionale anche in presenza dei pareri personali del presidente della corte stessa.

La logica aggressore/aggredito

La logica aggressore/aggredito, dato di fatto da tener sempre presente, porta necessariamente sul sentiero della terza guerra mondiale. L’evitare ciò è a mio parere l’obiettivo assoluto. E per raggiungere questo obiettivo la mia logica sta nella risposta ad una semplice domanda: “questo fatto contribuisce alla escalation o dà un contributo alla dèescalation”? Quando esamino i fatti la domanda che mi pongo è sempre la stessa.

Da febbraio ad oggi tutti i fatti che ho visto sono fatti che contribuiscono alla escalation e pochissimi che invece vanno nel senso inverso. Anche giudicando il comportamento del governo italiano la risposta è, a mio giudizio, un comportamento che contribuisce alla escalation, tranne due eccezioni: la bozza di piano di pace di Di Majo e l’intervento di Draghi per sbloccare il grano.

Quando si premette “siamo tutti pacifisti, tutti vogliamo la pace” e si conclude con la raccomandazione di inviare armi, trovo di essere di fronte ad una contraddizione di fondo inconciliabile con la logica.