AZIONI GIUDIZIARIE PER CONTROLLO COSTITUZIONALITA’ LEGGE ELETTORALE VIGENTE

Nella foto il costituzionalista Felice Besostri |

In Italia non è previsto l’accesso diretto alla Corte Costituzionale per la tutela di diritti costituzionali fondamentali, come in Germania (Verfassunfgsbeschwerde) o un in Spagna (amparo constitucional), così come, invece, di regolamentare le “leggi generali della Repubblica” evocate nell’art. 128 Cost., abbiamo preferito abolirlo con la legge costituzionale n. 3/2001 e la Corte Costituzionale con l’ordinanza del 20/12/2017, n. 277 (rel. Zanon) ha affossato ogni speranza di tutela sulle leggi elettorali, dando in via libera, in un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato al voto di fiducia sulle leggi elettorali , anche in violazione dell’art. 72 c. 4 Cost., che le equipara alle leggi in materia costituzionale.

Tra i poteri dello Stato non è compreso il corpo elettorale, benché l’art. 1 c. 2 Cost. affermi che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, che in una repubblica democratica rappresentativa, si esercita principalmente e precipuamente partecipando alle elezioni parlamentari e ai referendum, cioè come corpo elettorale, ma in assenza di una legge regolante la rappresentanza del corpo elettorale, e non volendo ammettere, che ogni cittadino lo rappresenti, la Corte Cost. ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza n. 181/2018. Il comitato promotore di un referendum è, invece, un potere dello Stato perché contemplato dalla legge n. 352/1970.

Le leggi elettorali sono leggi ordinarie, che possono essere modificate senza un particolare quorum: dopo la modifica dell’art. 81 Cost. le leggi che aumentano il deficit devono avere una maggioranza qualificata, sono quindi considerate più importanti di una legge elettorale. In altri ordinamenti simili al nostro, per es. Francia e Spagna, tra le leggi costituzionali e le leggi ordinarie, c‘è una terza categoria le leggi organiche (loi organique, ley organica), che possono essere approvate e modificate soltanto con la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.

Il solo modo di controllare una legge elettorale parlamentare è un controllo incidentale di costituzionalità in occasione di un giudizio, sempre che il giudice si dichiari competente, circostanza sempre negata fino all’ordinanza n. 12060 del 17 maggio 2013 della Prima Sezione Civile della Cassazione, che condusse alla “storica” sentenza n. 1/2014, frutto di un’azione per l’accertamento del diritto di votare secondo Costituzione, visto che l’impugnazione anche di atti preparatori del procedimento elettorale è esclusa dalla giurisprudenza consolidata sia amministrativa, che ordinaria: per carenza assoluta di giurisdizione per un’interpretazione, esageratamente lata dell’art. 66 Cost.

Il precedente conclusosi con la dichiarazione di incostituzionalità del Porcellum è stato confermato e consolidato dalla sentenza n. 35/2017 sulla legge n. 52/2015, dichiarata incostituzionale prima che potesse essere applicata a differenza della legge n. 270/2005, con cui si è rinnovato il Parlamento nel 2006, 2008 e 2013. La sentenza di annullamento ha però graziato i parlamentari proclamati eletti con una legge elettorale incostituzionale, incentivando la ripetizione della violazione della Costituzione, come è regolarmente avvenuto, con l’Italicum e, come speriamo di dimostrare con la nostra iniziativa, con il Rosatellum.

Controllo incidentale di costituzionalità e numero dei ricorsi

Per il Porcellum fu notificato un solo atto di citazione nel 2008, per mandare in Corte costituzionale si dovette aspettare il terzo grado di giudizio nel maggio 2013 e la decisione nel gennaio 2014
Per l’Italicum 22 ricorsi tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, nel corso del quale 5 rinvii in Corte Cost. e decisione nel febbraio 2017.
Tutti i ricorsi furono presentati prudenzialmente ex art. 25 cpc solo nei Tribunali delle città capoluogo di distretto di Corte d’Appello, di norma il capoluogo di Regione in 20 casi su 26.

Il ricorso di Perugia, uno di quelli approdati in Corte Cost., non è stato ancora deciso (udienza a fine 2021), mentre Lecce deciso in novembre 2020.
L’avvocatura dello Stato tentò di portare tutti i ricorsi a Roma, ma soltanto 2 Tribunali, Trento e Brescia, condivisero questa competenza territoriale, ma nessun processo fu trasferito, perché la Cassazione (ord. n. 3395/2018) decise che il Tribunale competente era quello del comune di residenza degli elettori ricorrenti.
La crisi col rischio di votare per la quinta volta con una legge di sospetta costituzionalità prima del semestre bianco impone di presentare più ricorsi per aumentare le possibilità di trovare un giudice sensibile alla Costituzione, che comporta maggior lavoro. L’obiettivo è di almeno raddoppiare i ricorsi del 2015/2016. Per questo si è formato un comitato per la raccolta fondi, per i ricorsi ai tribunali, eventuali regolamenti di competenza in Cassazione e infine Corte Cost.

I MOTIVI: VIOLAZIONE PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LIBERTA’ E PERSONALITA’ DEL VOTO

1)  Mancanza dello “scorporo” in violazione del principio di uguaglianza del voto (artt. 3 e 48 Cost.) e trasferimento del voto tra candidati uninominali e liste plurinominali.

La legge n. 165/2017 prevede un sistema elettorale misto con una parte uninominale maggioritaria (3/8) e “altri seggi” che “sono assegnati nei collegi plurinominali” e che “sono attribuiti, con metodo proporzionale,…”(5/8).
Tale meccanismo è assolutamente estraneo alla volontà dell’elettore ed il suo voto cessa di essere “personale e libero” come prescritto dagli artt. 48, comma 2, 56 comma 1 e 58, comma 1 Costituzione, e “diretto e libero”, come enfaticamente stabilisce l’incipit della nuova normativa.
Gli effetti di questo meccanismo assumono contenuti paradossali nel caso in cui il Candidato uninominale sia (come consentito) collegato con una pluralità di liste.

2) Ingiusti vantaggi per coalizione di liste coalizzate

La coalizione di liste e le liste coalizzate sono ulteriormente e -come vedremo- irragionevolmente avvantaggiate in violazione dell’art. 48 Cost., perché le liste coalizzate, anche se sotto la soglia nazionale del 3% dei voti validi, portano in dote alla coalizione i loro voti, purché pari almeno al 1%, mentre le liste non coalizzate devono raggiungere il 3% .

3) Irragionevolezza

La legge elettorale n. 165/2017 (art.1 c. 7) ha modificato l‘art. 14 bis e si possono fare coalizioni tra liste di partiti senza avere né un capo, né un programma in comune.
In caso di coalizione di liste regolate dall’art. 14 bis dpr n. 361/1957, come modificato dalla legge elettorale n. 270/2005, poteva essere legittima la presunzione che il voto per il candidato uninominale si conteggiasse per la coalizione e viceversa, perché la coalizione doveva avere un programma comune e un capo politico unico.

4) Voto congiunto obbligatorio a pena di nullità

Questa è la base del voto di scambio politico, perché i capi dei listini possono essere candidati nei collegi uninominali, rafforzati dal voto congiunto obbligatorio a pena di nullità (art. 59 bis c. 3 dpr n 361/1957) di punizione di quegli elettori, che vogliono esercitare il loro diritto costituzionale di voto diretto, libero e personale.

5) Liste bloccate

La contrarietà alla Costituzione di tale meccanismo è palese ed è stata di recente statuita dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 1-2014 ove afferma la possibilità di “liste bloccate solo per una parte” e comunque “in circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)” (Cfr. Corte Cost. N. 1/2014, considerato in diritto, sub. n. 5.1.).

6) Trasferimento del voto a favore di candidati in collegi e circoscrizioni diverse da quelli di espressione dei voti

La Corte ha affermato che la conoscibilità dei Candidati è un requisito essenziale per una legge elettorale aderente ai principii costituzionali; ma non v’è chi non veda che in siffatto sistema elettorale – che prevede lo slittamento dei seggi “eccedentari” verso altri Collegi o addirittura Circoscrizioni interprovinciali o regionali – la conoscibilità è impossibile.
La causa di ciò risiede nella circostanza che il legislatore ha introdotto con la L. 165/2017 l’irragionevole prescrizione secondo la quale il numero dei candidati di ciascuna lista in ogni collegio plurinominale “non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dei seggi assegnati al collegio”, e, “in ogni caso …non può essere inferiore a due né superiore a quattro”, ciò anche nel caso in cui il numero di candidati eleggibili in ciascun collegio plurinominale sia maggiore, fino a 8, il doppio del numero massimo di candidati, che si possono candidare 5 volte, un uninominale e 4 plurinominali.
Massima della BVerG nessun candidato può essere danneggiato o favorito da comportamento elettori di altra circoscrizione, art. 38 GG sovrapponibile al nostro 48.

7) Violazione art. 51 Cost. liste bloccate, voto congiunto obbligatorio e pluricandidature

Altro che candidarsi in condizione d’uguaglianza.

8) Esenzione discriminatoria da raccolta firme presentazione liste
Principi ex sent. 23 aprile 1986 federazione verdi Francia vs Parlamento Eur.

SUGGERIMENTI PER LEGGE ELETTORALE per facilitare controllo di costituzionalità prima di elezioni

Riprendere art. 44 l.n. 69/2009
Sottoscrittori di liste in analogia con presentatori referendum x facilitare ricorsi corpo elettorale
Uffici Elettorali Centrale
Revisione in legge elettorale dell’art. 12 legge n. 352/1970 con una modifica piccolissima in rosso“: “L’Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’articolo degli articoli 139 e 138 della Costituzione e della legge.”

RAPPRESENTANZA

Art. 190 TCE par.3: “In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un’adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.”

ART. 67 Cost.: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”

 

Note:                                                                   

 

[1] Unica eccezione, a mia conoscenza, l’art. 56 del dpr n. 670/1972 T.U. leggi costituzionali Statuto Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

[2] Senza i voti di fiducia non sarebbero stati approvate né la legge n. 52/2015 (Italicum) con 3 voti alla Camera, né la legge n. 165/2017 (Rosatellum) con 3 voti alla Camera e ben 5 al Senato. Se la presidente della Camera fosse stata Nilde Iotti e non Laura Boldrini non si sarebbe creato il precedente, in difformità dal cosiddetto Lodo Iotti del 1981, per cui con la richiesta del voto di fiducia la procedura di approvazione della legge diventa speciale, essendo prevista nella parte terza del Regolamento Camera.

[3] Si può sperare, che non costituisca un precedente per una revisione costituzionale approvata da un Parlamento eletto con la legge elettorale vigente, o simile, perché in determinate situazioni (omogenea distribuzione del voto per liste coalizzate), un consenso tra il 30/35%, può dare alla coalizione la maggioranza assoluta nelle due Camere.

[4]Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.” Una norma speciale, in deroga agli artt. 24, 25 e 111 Cost. e 6 e 13 C.E.D.U. dovrebbe essere di stretta interpretazione (art. 14 Preleggi), confermata dalla legge n. 69/2009, che all’art.44 c.2 lett.d) consentiva di impugnare le operazioni elettorali preparatorie per Camera e Senato, dorma di delega legislativa, colpevolmente non attuata nel d.lgs n. 104/2010 di approvazione del codice processo amministrativo.