L’ARTICOLO 26 DEL DECRETO “RILANCIO”

 

di Renato Costanzo Gatti Socialismo XXI Lazio |

 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

 (estratto)

1 – Le misure previste dal  presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale  delle  società per azioni, società in accomandita per azioni, società a  responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, etc.

a – presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;

b – abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei  mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessivo dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non  inferiore al 33%;

c – abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e  integralmente versato; per l’accesso alla misura prevista dal comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

2 – Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu’ societa’, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un  credito d’imposta pari al 20 per cento.

3 – L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi  tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta  la  decadenza dal  beneficio e l’obbligo del contribuente di  restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

4 – Il credito d’imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione  dei redditi  relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Il credito  d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle  attivita’ produttive.

In estrema sintesi il capitalista che possiede 2.000.000 (come massimo) di euro da investire per almeno 3 anni, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge, potrà guadagnare il 20% esentasse. Il 20% in tre anni corrisponde a circa il 6,6% annuo esentasse, e dove mai trovare un affare migliore?

Cioè lo stato, o meglio noi contribuenti, regaliamo 400.000€ esentasse al capitalista che investe per almeno tre anni i suoi fondi in una impresa, passati tre anni, in presenza di adeguate riserve, il capitalista può riprendersi i suoi fondi.

Questo a mio parere non è aiutare le imprese, ma far fare affari d’oro ai poveri capitalisti.