REFERENDUM 2022 SULLA GIUSTIZIA

di Ufficio di Presidenza Socialismo XXI |

Premessa:

affinché i referendum passino non è sufficiente che si voti SI, ma è necessario anche raggiungere il quorum dei votanti (50% + 1 degli aventi diritto al voto).

Per questo è importante che ciascuno di noi faccia la propria parte!

Vogliamo che la risposta ai quesiti referendari sia da impulso alla legislazione parlamentare.

IL QUESITO N. 1LE CONSIDERAZIONI
ABOLIZIONE DELLA C.D. LEGGE SEVERINOSE VINCE IL SI:
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?
Viene abrogata l’intero Decreto Legge.
Se vince il sì, viene abrogato il Decreto Legge “Severino”, il quale prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità, la decadenza e la sospensione automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per gli amministratori locali in caso di condanna a un decalogo specifico di reati, e comunque per condanne per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni

– Questo non vuol dire che l’ordinamento rimane senza tutele. In caso di vittoria del sì, ciascun Giudice, di volta in volta, se, in caso di condanna può applicare l’istituto dell’interdizione dai pubblici uffici previsto agli artt. 28 e 29 del Codice Penale.
IL QUESITO N. 2LE CONSIDERAZIONI
LA CUSTODIA CAUTELARESE VINCE IL SI:
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”?

Art. 274 Codice di procedura penale Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
Per essere applicate le misure cautelari necessitano dell’esistenza dei requisiti previsti all’art. 274 del codice di procedura penale

Se vince il sì, viene abrogato uno di questi requisiti, ovvero le misure cautelari non potranno più essere disposte allorquando l’indagato reiteri il medesimo reato o un reato della stessa specie .

Trattasi di un requisito di cui la magistratura spesso abusa. Esso è fondato più su un pregiudizio che su un’effettiva tutela cautelare.

Ricordiamo che le misure cautelari vengono applicate agli indagati e agli imputati che potrebbero essere non rinviati a giudizio o assolti.

– Lapplicazione di una misura cautelare ha degli effetti molto pesanti, soprattutto d’immagine per il soggetto che le subisce.

– La nostra Costituzione prevede il principio di non colpevolezza. Finché non interviene una sentenza di condanna definitiva la persona è innocente.

– Se vince il sì, la possibilità di applicare una misura cautelare rimane intatta qualora sussista il rischio di commissione di delitti gravi attraverso l’uso delle armi o della violenza, o diretti contro l’ordine costituzionale o di criminalità organizzata.
IL QUESITO N. 3LE CONSIDERAZIONI
LA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI P.M./GIUDICISE VINCE IL SI:
Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3:
“La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3.

Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.

Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.
Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4.

Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.

Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5.

Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?
– Se vince il sì, il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante (Giudice) o requirente (Pubblico Ministero), per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale

– Oggi, dopo aver superato il concorso di magistratura, il magistrato può scegliere di svolgere la funzione di P.M. o di Giudice e, nel corso della carriera, può cambiare funzione per un massimo di quattro volte, in ogni caso, non prima che siano trascorsi cinque anni

– Con la vittoria del sì referendario ci sarà maggior chiarezza di funzioni e la magistratura sarà effettivamente più indipendente

– Per noi rimane comunque necessario che, oltre alla separazione delle funzioni, sia introdotta la separazione delle carriere, ovvero due diversi concorsi per accedere in magistratura: uno per diventare P.M., un altro per diventare Giudice. Attualmente, invece, il concorso è unico. Ciò garantirebbe un’effettiva non comunicabilità dei due ruoli.
IL QUESITO N. 4LE CONSIDERAZIONI
EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATISE VINCE IL SI:
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

Art 8, comma 1, Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze
Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
Art 8, comma 1, Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
Se vince il sì gli avvocati e i professori universitari che fanno parte dei Consigli Giudiziari esprimeranno la loro valutazione sull’operato dei magistrati.

– Avremmo delle valutazioni più equilibrate, mentre oggi prevale la forza corporativa dei magistrati

– I Consigli Giudiziari sono organismi territoriali composti da magistrati, avvocati e professori universitari. Avvocati e professori rappresentano 1/3 dei componenti dei Consigli Giudiziari, mentre i magistrati i 2/3. Attualmente gli avvocati e i professori universitari non partecipano alla valutazione sull’operato dei magistrati.
IL QUESITO N. 5LE CONSIDERAZIONI
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURASE VINCE IL SI:
Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?

Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24”.
– Viene abrogato l’obbligo per un magistrato che vuole candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura di presentare da 25 a 50 firme a sostegno.

– Se vince il sì, di fatto perdono di senso le correnti interne alla magistratura, le quali hanno il ruolo di sostenere le candidature stesse.

– Si tornerebbe alla formulazione originaria della Legge 195/1958, ovvero tutti i magistrati potranno candidarsi liberamente al CSM.

– Avremmo votazioni trasparenti, che valorizzano il magistrato e le sue qualità professionali.
QUESITO N. 1
QUESITO N. 2
QUESITO N. 3
QUESITO N. 4
QUESITO N. 5