di  Renato Costanzo GattiSocialismo XXI Lazio |

 

C’era una volta l’imposta unica progressiva

La legge delega sulla riforma fiscale, approvata dal CdM (senza Lega), prevede una revisione fiscale da legiferare entro 18 mesi e da attuarsi in un quinquennio ed indica, come si conviene alle leggi delega, le direttrici che debbono ispirare la riforma fiscale.

In questa sede mi limito ad affrontare il tema della progressività e di come essa è attuata oggi e come viene indicato di gestirla nella riforma fiscale.

La progressività

L’art. 53 della costituzione prevede che il sistema fiscale italiano sia ispirato a principi di progressività. Progressività significa che l’incidenza fiscale (cioè l’aliquota fiscale) aumenti al crescere del reddito, mentre la proporzionalità prevede che le imposte crescano al crescere del reddito, ma l’aliquota impositiva sia sempre la stessa (flat tax).

La ragione filosofica che sta a monte della progressività trova giustificazione in due motivazioni principali:

● la prima motivazione si rifà al principio marginalistico secondo cui il valore marginale di un bene decresce al crescere della quantità di beni posseduti. Classico esempio, per un affamato il primo panino ha un valore immenso, il secondo un valore medio, il terzo nessun valore. Così per quel che riguarda le imposte, il sacrificio del pagamento di un € di imposta è irrilevante per chi abbia alti redditi, mentre è sostanziale per chi sia povero. La progressività tende a pareggiare il sacrificio marginale dei contribuenti con redditi diversi;

● la seconda motivazione tenderebbe a creare un regime di solidarietà per cui chi è più facoltoso dà una mano a chi è meno fortunato. Tale scopo, tuttavia, è maggiormente perseguibile attraverso azioni di welfare.

I meccanismi della progressività sono sostanzialmente tre: progressività a scaglioni, progressività continua e progressività da abbattimento:

● la progressività a scaglioni è quella attualmente in vigore nell’Irpef; ci sono scaglioni di reddito e ad ogni scaglione corrisponde una aliquota crescente;

● la progressività continua prevede che ci sia una curva di aliquote continua da applicare al corrispondente reddito (sistema tedesco);

● la progressività per abbattimento prevede un abbattimento uguale per tutti i redditi e l’applicazione di una aliquota fissa sul reddito così ricalcolato. Con questo sistema anche una flat tax avrebbe una progressività anche se molto blanda. Avrebbe però il vantaggio di evidenziare redditi che dopo l’abbattimento diventano negativi e quindi far pensare ad una imposta negativa.

Imposta unica o sistema duale

Un classico ideale socialista è quello della tassazione della somma di tutti i redditi, qualunque sia la loro origine, assoggettati ad aliquota progressiva.

Oggi invece abbiamo un sistema che assoggetta a imposizione sostitutiva i redditi di capitale, da fabbricati e per alcune attività produttive; fino a otto aliquote di imposta sostitutiva dal 5%, prevista per i nuovi contribuenti forfetari che avviano un’attività, fino ad arrivare al 26% per la tassazione dei redditi di capitale.

Questo sistema che prevede un sistema di imposizione per i redditi da lavoro e un altro sistema per i redditi diversi da quelli da lavoro si chiama sistema duale. La legge delega approvata ieri, prevede all’art. 3 la sistematizzazione del sistema duale. Prevede infatti l’applicazione di una sola aliquota proporzionale ai redditi derivanti dall’impiego di capitale (anche nel mercato immobiliare) oltre che per i redditi “direttamente derivanti dall’impiego di capitale nelle attività d’impresa e di lavoro autonomo condotte dai soggetti diversi da quelli a cui si applica l’imposta sul reddito delle società”.

È probabile la previsione di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’unica aliquota, sufficientemente vicina a quella corrispondente al primo scaglione di reddito del 23%.

Con questo sistema si istituzionalizzerebbe un sistema che attualmente disordinatamente e come eccezione vede la progressività applicata ai soli redditi da lavoro mentre sui redditi diversi da quelli da lavoro si applicherebbe una imposta proporzionale, una flat tax. Si pone un problema di equità orizzontale, ovvero del principio per il quale due redditi di pari importo ma di diversa natura dovrebbero pagare lo stesso ammontare di imposta.

Volendo anche riconoscere che i redditi diversi da quelli da lavoro siano imponibili con un sistema diverso da quello applicato ai redditi da lavoro, non si capisce perché il primo sistema non possa esso pure essere ispirato a criteri di progressività, fermo restando che l’applicazione del meccanismo di progressività per abbattimento darebbe risultati troppo blandi. Perché la marginalità del sacrificio e la solidarietà insite nella progressività devono valere per i soli redditi di lavoro? Non si configura una discriminazione costituzionalmente inammissibile causata dalla classe sociale di appartenenza?

Poiché la previsione di una aliquota proporzionale per i redditi diversi da quelli di lavoro è specificatamente indicata nella legge delega, sarebbe opportuno in sede di conversione in legge del disegno di legge delega lottare affinchè, pur potendosi accettare un sistema duale, sia cancellato il mandato ad assoggettare i redditi diversi da quelli di lavoro ad aliquota proporzionale.