Siamo in una situazione di emergenza democratica di eccezionale gravità. Non si è neppure certi di poter contare fino in fondo sugli stessi organi di garanzia. In assenza di un ricorso diretto alla Corte Costituzionale del tipo in vigore in Spagna e Germania Federale non sappiamo se la leggfe chimata Rosarellum 2.0 possa essere esaminata dalla Consulta prima del voto. Chi la vuol approvare con forzatura dei tempi, a questo punta la fiducia su una legge elettorale, ha dalla sua inquietanti precedenti: fu posta nel 1923 sulla legge Acerbo e nel 1953 sulla  legge truffa e 2015  su una legge elettorale incostituzionale. Non importa se dopo le elezioni sia dichiarata incostituzionale, tanto resterebbero al loro posto i parlamentari illegittimi, come è successo con il Porcellum.
Scusate  se i destinatari appaiono eterogenei, ma la difesa della Costituzione non è riserva di caccia per nessuno e mi sono rivolto in primo luogo alle formazioni politiche che hanno sottoscritto i ricorsi antitalikum.
Felice C. Besostri

EMERGENZA DEMOCRATICALa discussione in aula è iniziata male. Tempi ed emendamenti contingentati, non ammissione delle questioni i pregiudiziali di costituzionali in nome di  una prassi regolamentare, applicata senza criterio di merito che si tratta di una legge elettorale a rischio  di incostituzionalità. Dobbiamo tenere presente che abbiamo una presidente, che ha concesso il voto di fiducia sull’Italikum: un precedente inquietante, dopo la fiducia sulla legge Acerbo nel 1923 e sulla legge Truffa nel 1953, ma quest’ultima con una differenza il Presidente che la concesse Paratore fece mettere a verbale che era un “NON PRECEDENTE” ed ebbe il coraggio civile di dimettersi e non aspirare più a incarichi politici.

Ora sembra più sicura una riproposizione della questione di fiducia, un secondo precedente grave: la prima volta la Presidente poteva invocare la sua inesperienza di deputata di prima nomina, ora non più.  Anche il Governo Gentiloni esce dalla sua iniziale proclamata neutralità. Non si può consentire che passi per una procedura ordinaria e normale, come richiesto dall’art. 72.4 Cost., contrariamente all’opinione di una grande, autorevole e sincera democratica Presidente della Camera, come Nilde Iotti, che nel 1980 definì procedura speciale l’iter legislativo, quando fosse posta la fiducia. L’illegittimità della procedura di approvazione è stata posta in luce come primo motivo nei 22 ricorsi, presto 23, proposti dagli avvocati antitalikum, ora occorre come implicitamente auspicato dalla Corte Costituzionale,  quando non ha ammesso l’autorimessione sul punto, che un giudice la rimetta alla Corte Costituzionale in una delle prossime udienze.. Malgrado le autorevoli opinioni dei prof. Onida e Ainis il Rosatellum 2.0 è incostituzionale, ma sono nascoste meglio in norme particolari. Le liste corte che servono a far eleggere i candidati uninominali in collegi perdenti, ma pluricandidati nelle liste proporzionali, sono un formale omaggio ad un passaggio secondario della sentenza n. 1/2014.

Lo scopo è di arrivare ad approvare la legge elettorale e sciogliere la Camere subito dopo il DEF, per votare al riparo di decisioni della Consulta, contando sulla rassegnazione del Presidente della Repubblica.

Si deve impedirlo e ci sono strumenti per farlo in tempi brevi, basta assumersi la responsabilità di non lasciare nulla di intentato: la Costituzione non può essere violata in nome dell’autodichia del Parlamento, come se le norme regolamentari, dopo la caduta di quelle elettorali,  siano l’ultima zona sottratta al controllo di costituzionalità. Nei gruppi parlamentari di opposizione e tra i giuristi e gli stessi funzionari parlamentari, fedeli alla Costituzione, ci sono le risorse e le competenze per sperimentare tutte le forma di tutela della Costituzione.  Basta chiamarli a raccolta..

Felice C. Besostri