DISEGNO DI LEGGE: I CERTIFICATI DI COMPENSAZIONE FISCALE

L’articolato di legge

Articolo 1 (Certificati di Compensazione Fiscale)

1- Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono istituiti i Certificati di Compensazione Fiscale, che incorporano il diritto, con decorrenza biennale dalla data di emissione, alla compensazione per obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2- Entro il limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, a stabilire l’entità dell’accantonamento da destinare alla concessione di Certificati di Compensazione Fiscale. Con la Legge di Bilancio sono stabiliti altresì, in ragione d’anno, le finalizzazioni, i destinatari, le quote e i termini di durata del beneficio, l’importo massimo concedibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».

1- I Certificati di Compensazione Fiscale non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2 (Uffici del Ministero dell’Economia per Certificati di Compensazione Fiscale)

1- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto, individua la struttura incaricata di provvedere all’assegnazione e all’efficiente compensazione, per obbligazioni nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dei Certificati di Compensazione Fiscale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Assegnazione e circolazione dei Certificati di Compensazione Fiscale)

1- I Certificati dí Compensazione Fiscale sono assegnati come percentuale, determinata per legge, su somme dovute, a qualsiasi titolo, anche come contributo, agevolazione, sussidio per non abbienti, riduzione del costo del lavoro, a favore di individui, imprese e professionisti.

2- I destinatari dei Certificati di Compensazione Fiscale possono impiegare i Certificati di Compensazione Fiscale, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo .17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per la corresponsione di somme dovute, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3- I Certificati di Compensazione Fiscale sono valevoli al portatore.

4- Nelle transazioni tra privati è consentito il libero uso dei Certificati di Compensazione Fiscale come strumento dì pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all’autonomia privata.

Articolo 4 (Forma e modalità dì emissione)

1- I Certificati di Compensazione Fiscale sono emessi in forma dematerializzata e sono incorporati su scheda elettronica ricaricabile dotata di codice identificativo che ne consente l’uso per compensazioni da qualunque applicazione digitale.

2- I Certificati di Compensazione Fiscale in forma dematerializzata si basano sulle tecnologie “Distributed Ledger Technology (DLT)” dei registri elettronici distribuiti e degli smart contract di cui all’articolo 8-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3- La gestione informatica e telematica dei Certificati di Compensazione Fiscale dematerializzati è affidata alla struttura di cui all’art. 2.

Articolo 5 (Contabilità)

1- A fini contabili i Certificati di Compensazione Fiscale all’atto dell’emissione sono “crediti d’imposta non pagabili”, ai sensi del Regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010) e rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.