SOCIALISMO XXI CONTRO L’EMENDAMENTO CHE COLPISCE I LAVORATORI

di Avv. Siro Centofanti

Partito Socialismo XXI Umbria

Al Parlamento italiano è successo un fatto incredibile.

Approfittando della discussione in Senato per la conversione in legge del Decreto Legge 26 giugno 2025 n. 92 relativo agli stabilimenti siderurgici ex ILVA, il relatore Salvatore Pogliese di Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento (n. 9.0.100), con la proposta di inserire nel testo del Decreto un art. 9-bis, che scardinerebbe le tutele per tutti i milioni di lavoratori dipendenti del settore privato.

È stato un agguato, perché il contenuto della proposta non c’entra niente con gli impianti siderurgici ex-ILVA, perché fatto nella seconda metà di luglio sperando nel disinteresse generale, perché, se il tentativo passasse al Senato, si direbbe che non si può riesaminare la questione alla Camera per l’esigenza di convertire il Decreto-Legge entro il 25 agosto.

Il progettato articolo 9-bis prevede quattro interventi, tutti studiati a tavolino per colpire i lavoratori.

Il primo riguarda la questione della prescrizione, cioè quanto tempo ha un lavoratore per far valere i suoi diritti.

Generalmente la prescrizione è decennale (art. 2946 c.c.), ma per i crediti periodici, quali quelli retributivi, e per il trattamento di fine rapporto è quinquennale (art. 2948 n. 4 e 5 c.c.).

Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro il lavoratore ha però oggettiva difficoltà di contrapporsi al datore di lavoro per il timore di licenziamento, per la possibilità di altre ritorsioni, perché il clima si renderebbe comunque pesante, se non invivibile.

Per questo la Corte Costituzionale con una nobile e famosa sentenza n. 63 nel 1966 dispose che, ai sensi della Costituzione, la prescrizione quinquennale dei diritti dei lavoratori poteva decorrere solo dalla cessazione del rapporto.

Emanato lo Statuto dei lavoratori del 1970, si è ritenuto che per i lavoratori delle imprese con più di 15 dipendenti, ai quali si applicava l’art. 18, il timore del licenziamento poteva considerarsi superato, poiché l’art. 18 prevedeva, oltre alla reintegrazione, il

completo ripristino della situazione precedente con il pagamento di tutti gli arretrati. Si è così stabilito che in tali casi la prescrizione decorreva anche in pendenza del rapporto di lavoro.

Ma, con la Legge Fornero (L. 28.6.2012 n. 62) e poi con il Jobs Act (D. Lgs. 4.3.2015 n. 23) la situazione è cambiata, sia perché non sempre l’illegittimità del licenziamento comporta la reintegrazione, sia perché il diritto agli arretrati è stato limitato a un anno, così che, se ad esempio il lavoratore vede dichiarata l’illegittimità del licenziamento dopo quattro o cinque anni o più, ottiene solo un anno di arretrati, per cui il licenziamento gli procura comunque un danno gravissimo.

Per questo la grande maggioranza dei giudici e poi definitivamente la Corte di Cassazione nel 2022 hanno affermato che a partire dal 2012 la prescrizione non decorre più in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione.

Con l’emendamento Pogliese si vorrebbe scardinare tale tutela e disporre che la prescrizione decorre durante il rapporto, anche se il lavoratore non ha più dal 2012 una tutela completa contro i licenziamenti illegittimi.

In tal modo si andrebbe contro quello che hanno stabilito la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione e contro l’articolo 36 della Costituzione, che riconosce il diritto alla giusta retribuzione, poiché si vorrebbe prendere spunto dalla situazione d’inferiorità del lavoratore per addebitargli di non aver fatto valere i suoi diritti nel corso del rapporto e quindi di averli fatti prescrivere.

Con il secondo comma del progettato articolo 9-bis si cerca di coartare tutti i lavoratori, anche quelli che operano nelle imprese con meno di 16 dipendenti, in altro modo: mentre normalmente la prescrizione dei diritti può essere interrotta con un semplice atto scritto (ad esempio una lettera raccomandata o una nota-pec), dal quale decorre un nuovo periodo di analoga durata (per i crediti di lavoro, quinquennale), per i soli lavoratori vi sarebbe una norma speciale, in base alla quale dopo una lettera di richiesta di spettanze retributive il lavoratore dovrebbe agire in giudizio nei 180 giorni successivi.

Il termine di prescrizione quinquennale potrebbe ridursi di molto e avremmo soprattutto l’assurdo di un trattamento discriminatorio nei confronti dei lavoratori rispetto ai cittadini commi.

Il terzo e il quarto comma contengono due ulteriori nefandezze: il Giudice, che finora aveva, in base all’art. 36 della Costituzione, il potere di determinare la retribuzione sufficiente, potrebbe farlo solo in caso di “grave inadeguatezza” della stessa e comunque potrebbe riconoscere le differenze retributive solo dal momento della richiesta scritta del lavoratore, ma non per il periodo precedente, cioè non per il periodo in cui il lavoratore ha prestato la sua opera ed è stato pagato in modo insufficiente, con il che il lavoratore sarebbe addirittura turlupinato.

  • L’emendamento Pogliese costituisce quindi un attacco diretto ai milioni di persone che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di privati (imprenditori o non imprenditori).

Si avrebbe l’assurdo che in una Repubblica fondata sul lavoro e in cui i lavoratori dovrebbero essere, ai sensi degli articoli 1, 3, 2° comma, 4, 35 e 36 della Costituzione, particolarmente tutelati, il Parlamento introdurrebbe norme all’opposto, cioè che discriminano e penalizzano i lavoratori in quanto tali, rendendo impossibile agli stessi di far valere i loro diritti.

  • Quello che si può dire è che è incerta solo la scelta su quale aggettivo può definire più idoneamente l’intervento proposto: illegittimo, incostituzionale, assurdo, orrendo, ignobile, indecente, osceno, truffaldino, scandaloso, tragico, mostro giuridico.

I socialisti, che furono i più impegnati nell’approvazione dello Statuto dei lavoratori, si oppongono anche oggi, nel ricordo di Giacomo Matteotti, Bruno Buozzi, Giacomo Brodolini, Sandro Pertini, a questo scempio tentato dai reazionari di sempre.

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