DA DOVE NASCE L’ART. 11 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

di Renato Costanzo Gatti

Socialismo XXI Lazio |

Chi contesta il comportamento dell’Europa e dell’Italia nei riguardi della guerra in Ucraina si basa sull’Art. 11 della nostra Costituzione, quello per cui “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (…)”

Due sono le circostanze del “ripudio della guerra”:

a) come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli,

b) come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

    Nel primo caso il ripudio si rivolge a chi offende la libertà degli altri popoli, quindi si rivolge non solo al comportamento che vieta al nostro paese di offendere la libertà degli altri popoli, ma anche al comportamento di altri paesi (come per esempio la Russia) che offendono la libertà degli altri popoli.

    Nel secondo caso il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali va letto come indicazione di come vanno risolte le controversie internazionali: con l’azione conciliatoria e di razionale discussione al fine di prevenire possibili conflitti. Solo come subordinata a questi principi si può prevedere la legittimità della guerra in caso di legittima difesa, in caso di patti internazionali sottoscritti che prevedano la difesa, anche armata, di paesi sottoscrittori del patto in caso di aggressione da parte di terzi paesi (art. 5 della NATO) e, ma solo con una forzatura politica contingente, la difesa anche di paesi non sottoscrittori di un patto (estensione dell’art. 5 a paesi non-NATO).

    Sottolineo il carattere subordinato di questa legalità del ricorso alla guerra, nel senso che prioritaria è la ricerca della composizione dei contrastanti interessi dei possibili contendenti in modo da ricercare una razionale soluzione non belligerante operando con il mandato assoluto di evitare di giungere ad una guerra ripudianda.

    Peraltro le tremende conseguenze della prima e della seconda guerra mondiale avevano spinto i paesi, usciti dai conflitti, a proporre un organismo internazionale il cui scopo fosse di prevenire tramite arbitrato internazionale il ricorso alle armi. Parlo in particolare dello statunitense Wilson e dei suoi 14 punti sulla base dei quali fu istituita la SOCIETA’ DELLE NAZIONI dopo la prima guerra mondiale e, dopo il fallimento di detta Società (fallimento del quale non siamo estranei) alla costituzione dell’ONU.

    A fianco dell’ONU, con lo spirito di creare un insieme di istituzioni internazionali ispirate alla soluzione comune di problemi sono sorti il WTO (World Trade Organization), l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità), la CPI (Corte Penale Internazionale). Organizzazioni da cui molti paesi (USA inclusi) escono o non riconoscono o relegano all’angolo.

    La rivoluzione cui stiamo assistendo è la caduta dello spirito di fratellanza o meglio, senza esagerare della coesistenza pacifica, per andare ad una politica di POTENZA.

    Ma tornado all’Art. 11 voglio ricordare il patto di Parigi del 1928 (Briand-Kellog, francese il primo e statunitense il secondo) che vide l’adesione fino al 1939 di ben 63 paesi tra cui USA, Germania, Regno Unito, Italia, Francia, Giappone. Ebbene questo patto che si proponeva di eliminare la guerra come strumento di politica internazionale  e che fu denominato “Trattato di rinuncia alla guerra”, si compone dei seguenti tre articoli:

    Articolo I

    Le alte parti contraenti dichiarano solennemente in nome dei loro popoli rispettivi di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche.

    Articolo II

    Le alte parti contraenti riconoscono che il regolamento o la risoluzione di tutte le divergenze o conflitti di qualunque natura o di qualunque origine possano essere, che avessero a nascere tra di loro, non dovrà mai essere cercato se non con mezzi pacifici.

    Articolo III

    Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti designate nel preambolo, conformemente alle esigenze delle loro costituzioni rispettive, e comincerà ad avere effetto non appena tutti gli strumenti di ratificazione saranno stati depositati a Washington.
    Una volta in vigore, così com’è previsto nel capoverso precedente, il presente trattato resterà aperto durante tutto il tempo necessario per l’accessione di tutte le altre potenze del mondo. Ogni strumento attestante l’accessione d’una potenza sarà depositato a Washington e il trattato, immediatamente dopo questo deposito, entrerà in vigore tra la potenza accedente e le altre potenze contraenti. Spetterà al governo degli Stati Uniti fornire a ciascun governo designato nel preambolo e ad ogni governo che accederà successivamente al presente trattato, una copia certificata conforme di esso trattato e di ciascuno degli strumenti di ratificazione o d’accessione.
    Spetterà pure al governo degli Stati Uniti notificare telegraficamente ai detti governi ogni strumento di ratificazione o d’accessione, immediatamente dopo il deposito. In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato steso in lingua francese e in inglese, i due testi avendo lo stesso valore, e vi hanno apposto i loro sigilli.

    Fatto a Parigi, il ventisette agosto millenovecentoventotto.
    (Seguono le firme)

    Leggendo l’Art. I di tale patto e sostituendo alla parola condanna la parola ripudia riscontriamo una fonte da cui deriva il nostro Art. 11

    Pensando a Wilson, a Kellog e comparandoli a Trump ritrovo la fiducia che gli USA sappiano ridare al loro paese la dignità che si sono meritati (a fasi alterne e contradditorie) nella ricerca della pace.

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